Novembre 23, 2024
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Per gli stalli rosa è stato emanato il decreto ministeriale 7 aprile 2022, che, tra l’altro ha anche indicato le caratteristiche della segnaletica per la sosta riservata ai titolari del permesso rosa nell’allegato

da sapere

IL CASO
Nel Comune sta per iniziare il servizio di car sharing. Alla luce delle ultime modifiche relative a come delimitare e indicare gli stalli riservati ai veicoli elettrici in ricarica, pass rosa, carico e scarico merci, ecc., che consentono di utilizzare la fig. 79c con relativo simbolo, si chiede quale sia quella corretta per indicare tali parcheggi.

In alcuni dei casi prospettati vi sono norme precise circa l’individuazione degli stalli di sosta riservati, mentre in altri casi vi sono al massimo indicazioni ministeriali, ma le ultime modifiche hanno creato molti dubbi tanto che alle posizioni assunte anche dalla dottrina di matrice ministeriale non sono seguite indicazioni ufficiali e tantomeno sono state emanate norme regolamentari, anche perché, come vedremo, alcune posizioni espresse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrebbero oggi confliggere con alcune delle norme introdotte nell’articolo 7 codice della strada.
Andiamo per ordine, partendo dall’unico punto fermo. Per gli stalli rosa è stato emanato il decreto ministeriale 7 aprile 2022, che, tra l’altro ha anche indicato le caratteristiche della segnaletica per la sosta riservata ai titolari del permesso rosa nell’allegato, precisando che la linea di demarcazione dello stallo deve essere di colore giallo, mentre il pittogramma specifico indicato nell’allegato deve essere di colore rosa e il segnale verticale conforme alla tipologia del segnale composito previsto dal regolamento in analogia con quello dello spazio riservato ai disabili. 
Con successiva circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 22 giugno 2022, prot. n. 6936, ferma restando la colorazione gialla delle strisce che delimitano gli stalli riservati, sono state indicate le coordinate cromatiche del colore rosa da utilizzare per i segnali verticali, nonché il codice RAL del colore rosa da utilizzare per la segnaletica, ovvero per il simbolo da tracciare sulla pavimentazione degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
Per lo spazio carico e scarico e per gli stalli riservati ai veicoli in ricarica non abbiano recenti indicazioni e quelle diramate in passato potrebbero parere in contrasto con quanto previsto per gli stalli rosa, quanto soprattutto al colore delle strisce che delimitano gli stalli, per le quali è stato indicato il colore giallo. 
Al momento non vi sono indicazioni ufficiali da parte del MIMS sulla segnaletica da utilizzare per la nuova ipotesi introdotta con la legge 156/2021. 
Detto questo, però, la possibilità di riservare adeguati spazi per i veicoli di categoria N per il carico e lo scarico di cose era già prevista prima della legge 156/2021 che ha invece introdotto la possibilità di riservare spazi per il carico e scarico delle merci, senza distinzione rispetto alla classificazione dei veicoli. 
Quanto alla segnaletica da utilizzare, a mio parere vale ancora quanto chiarito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al paragrafo 8.4 della Direttiva Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14/3/2007 (II Direttiva sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione) che di seguito si riporta (ovviamente integrando la segnaletica suggerita con il simbolo dell’autocarro, ove si intenda porre questa limitazione). 
Si riporta di seguito il passaggio della direttiva, che, si ricorda, è resa ai sensi dell’articolo 5 del codice della strada.
 
<<8.4. Delimitazione delle aree di carico e scarico
Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) del Regolamento, il segnale di “parcheggio”, (Fig. II.76), può essere usato per indicare un’area organizzata o attrezzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa segnalazione; eventuali limitazioni di tempo, tariffe, schemi di disposizione dei veicoli, categorie ammesse o escluse vanno indicate con pannelli integrativi aventi valore prescrittivo. Nel caso di spazi destinati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) del Codice, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il pannello integrativo appropriato è riportato nella Fig. II.124, relativa all’art. 125, comma 2 del Regolamento; all’occorrenza possono essere utilizzati anche pannelli relativi alle categorie di veicoli ammesse, e all’articolazione temporale. Pertanto il segnale di cui all’art. 120, comma 1, lettera c), integrato dal pannello di cui alla Fig. II.124, ed eventualmente da quelli citati, indica un’area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione, ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario. Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente indicata con l’adeguato pannello integrativo “validità” di cui all’art. 83, comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice. Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del Codice.>>

Infine, per quanto riguarda gli stalli destinati alla ricarica dei veicoli è appena il caso di osservare che la modifica dell’articolo 7 ha riguarda unicamente la possibilità di individuare stalli riservati alla sosta dei veicoli elettrici e non per la loro ricarica. 
Quindi, ferma restando la possibilità di realizzare stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e di sanzionare la sosta anche dei veicoli elettrici che non siano in ricarica o che l’abbiano terminata oltre il periodo previsto, ai sensi dell’articolo 158 del codice della strada, occorre a mio avviso anche in questo caso rifarsi alle precedenti indicazioni ministeriali, aggiornate al nuovo sistema sanzionatorio che punisce anche la fermata in detti stalli, in quanto la prescrizione è punita dal comma 1, lettera h-ter, dell’articolo 158).
Nonostante la dottrina abbia ipotizzato l’uso di segnaletica atipica (che quindi dovrebbe semmai essere autorizzata ai sensi dell’articolo 77 del regolamento C.d.S. da parte del MIT), non possiamo dimenticare il fatto che gli stalli per la ricarica esistono già da molti anni, prima della modifica dell’articolo 7 che, peraltro, non pare interessi tale aspetto, ma solo la possibilità di riservare limitati spazi alla sosta (e non alla ricarica) dei veicoli elettrici o plug-in elettrici.
Quindi, per quanto riguarda la sosta dei veicoli negli spazi destinati alla ricarica non si registrano novità nel Titolo I del codice della strada, ma solo un opportuno intervento nel Titolo V, dove si è finalmente chiarito che anche i veicoli elettrici che sostano senza effettuare la ricarica, ovvero avendola terminata da oltre un’ora (salve le eccezioni previste). Quindi, stante il fatto che le postazioni di ricarica esistono da molto prima del 2017, quando per la prima volta fu inserito una lettera specifica nell’articolo 158 per gli stalli destinati alla ricarica (come una serie di modifiche poco chiare, fino all’ultima che almeno ha chiarito alcuni aspetti della sosta inattiva dei veicoli elettrici all’interno degli stalli destinati alla ricarica).
In Passato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ha ritenuto che, in assenza si norme puntuali, si deve utilizzare il segnale di divieto di sosta munito di pannelli integrativi di cui all’articolo 83, commi 6 e 9, regolamento C.d.S. (mod. II.3 e II.6/m) recanti i periodi di validità del divieto e la rimozione coattiva, oltre l’eccezione per i veicoli elettrici in ricarica, anche utilizzando il segnale composito ai sensi del medesimo articolo 83, comma 13, integrato dal simbolo della figura II.163 (la pompa di carburante). 
Lo stesso Ministero ha ritenuto, nello stesso parere, che sarebbe problematico sanzionare i veicoli elettrici in sosta oltre il tempo necessario alla ricarica (Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19/9/2012 prot.5253). Nel precedente parere 7/9/2010 prot.70627 il Ministero si era espresso criticamente circa l’installazione delle colonnine di ricarica sul suolo pubblico ed erano state fornite ulteriori indicazioni per le dimensioni degli stalli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, disponendo che le dimensioni degli stalli sono stabilite dal paragrafo 3.4.7 delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, approvate con DM 05.11.2001 n. 6792. Tali dimensioni si riferiscono alle autovetture; per veicoli diversi, quali i velocipedi e i motoveicoli (ivi compresi i motocicli e i quadricicli a motore), valgono le misure stabilite rispettivamente, dall’ artt. 50 c. 2 del Codice e dal paragrafo 3.1 dell’Allegato al DM 03.11.1994, opportunamente maggiorate con un franco destinato allo spazio di manovra. Aggiungendo che per consentire la fruizione anche ai veicoli al servizio di persone invalide, è opportuno prevedere che gli spazi di manovra rispettino almeno le misure stabilite dall’art. 149 c. 5 del Regolamento. Quanto alla segnaletica, il parere del 2010 non si era discostato da quello del 2012.
Oggi però tali indicazioni possono essere ancora considerate valide? 
Sicuramente non lo sono quanto alla necessità di apporre il pannello integrativo di rimozione forzata, in quanto per il fatto che oggi il divieto è sanzionato ai sensi dell’articolo 158, comma 1, la rimozione è disposta ex lege e, quindi, non si deve aggiungere il pannello integrativo. 
Quanto alla segnaletica orizzontale le indicazioni possono essere ritenute valide e quindi è corretto (anche se secondo autorevole dottrina tali indicazioni ministeriali dovrebbero intendersi superate) utilizzare il colore bianco per individuare lo spazio, ancorché riservato, perché il colore giallo deve essere utilizzato solo nei casi espressamente indicati nel regolamento (es. spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, mezzi di polizia o di soccorso, etc.). 
Relativamente al segnale verticale prescrittivo il Ministero aveva ritenuto corretto utilizzare il segnale di divieto di sosta, con gli eventuali orari di validità della prescrizione e il pannello integrativo di esclusione dal divieto per il rifornimento (fig. II 163 che riproduce una pompa di erogazione di carburante). Forse sarebbe stato più corretto, come lo stesso Ministero aveva ritenuto per quanto concerne gli spazi destinati al carico e allo scarico, utilizzare il segnale di parcheggio (fig. II 76), integrandolo con valore prescrittivo della figura II 163, ovvero, forse meglio, anche con una breve iscrizione del tipo “veicoli elettrici in ricarica”. Tuttavia anche l’uso del segnale di divieto di sosta integrato spiegherebbe i suoi effetti, ma oggi il divieto riguarda anche la fermata, per cui sarebbe allora corretto indicare la prescrizione negativa con l’apposito segnale di divieto di fermata e le relative integrazioni. 
Estensivamente, per rendere più chiara la prescrizione si può ragionevolmente ritenere applicabile l’articolo 149, comma 4, regolamento C.d.S., secondo il quale gli stalli di sosta riservati devono riportare l’indicazione, anche mediante iscrizione o simbolo, della categoria a cui sono riservati. È ben vero che qui non si tratta propriamente di una categoria di veicoli, ma di una categoria di veicoli (quelli elettrici) in fase di ricarica (rifornimento), per cui si potrebbe pensare all’impiego del simbolo della fig. II 163, come quello consigliato dal Ministero per il segnale verticale. Per quanto concerne l’utilizzo di colori di fondo per evidenziare lo stallo (come per gli attraversamenti colorati), non sono previsti dal regolamento, anche se è vero che non esiste uno specifico divieto di colorazione del manto stradale o di utilizzo di un conglomerato colorato, ma in assenza di norme positive e per evitare l’arcobaleno delle soluzioni, nell’ottica della tipicità della segnaletica stradale, sarebbe meglio disegnare un semplice stallo di sosta, considerato che la segnaletica verticale e il simbolo a terra sono più che sufficienti a rendere visibile lo spazio per la ricarica e a rendere nota la prescrizione.
Vedremo cosa potrà aggiungere il Ministero, se si pronuncerà con indicazioni aggiornate in ragione della nuova formulazione dell’articolo 158 del codice della strada, potendo anche autorizzare la posa di segnaletica sperimentale, peraltro in uso in alcune realtà locali (ma senza una specifica autorizzazione).

fonte https://www.polizialocale.com/

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